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Gli elettori italiani e i familiari con loro conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento dei Referendum, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporaneo domicilio all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
L'opzione di voto per corrispondenza va presentata entro il 7 maggio 2025.
Le domande presentate dopo tale data non potranno essere accolte, ma l’interessato conserverà ovviamente il diritto di votare in Italia nel proprio comune di iscrizione elettorale.
La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Budrio che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
2. allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
3. far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte, in carta libera intestata al Comune di Budrio in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
- posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.budrio.bo.it;
- posta elettronica certificata (pec):comune.budrio@cert.provincia.bo.it
- consegna a mano anche da da persona diversa dall’interessato all’Ufficio elettorale sito in Piazza Filopanti 11
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
Si allega file modello opzione voto all’estero per temporanei
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Ultimo aggiornamento: 22-04-2025, 16:29

